(massima n. 1)
Qualora nel corso del giudizio di primo grado si verifichi la morte della parte costituita, il difensore di questa, come non ha il potere di proporre impugnazione avvalendosi della procura ormai estinta, a nulla rilevando la maggiore o minore estensione di essa, così neppure può comparire nel giudizio d'appello, instaurato da altra parte, al fine di dichiarare detto evento, rimanendo lo stesso privo dell'originaria idoneità interruttiva.