(massima n. 1)
In applicazione del principio per il quale č legittimato a ricorrere in appello soltanto colui che sia stato parte del giudizio di primo grado, nel caso di sentenza resa nei confronti di una societā di persone č inammissibile il ricorso in appello proposto da una persona fisica in proprio e non quale legale rappresentante della societā. In tale ipotesi la inammissibilitā č rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, e, ove pronunciata in sede di legittimitā, configurando una ipotesi in cui il giudizio non poteva essere proseguito, comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ex art. 382 c.p.c.