(massima n. 1)
In applicazione del principio secondo cui, nel caso di sentenza resa nei confronti di una societā di persone, l'appello proposto dal singolo socio, in proprio e senza alcun riferimento alla societā stessa, č inammissibile (in quanto quest'ultima, pur sprovvista di personalitā giuridica, costituisce, comunque, un autonomo centro di interessi dotato di propria capacitā processuale), deve ritenersi parimenti inammissibile l'appello proposto dal legale rappresentante dell'ente qualora questo sia stato posto in liquidazione, spettando in tal caso ai (soli) liquidatori la relativa rappresentanza, ex artt. 2315, 2310 c.c.