(massima n. 1)
Il principio secondo cui la legittimazione all'impugnazione spetta soltanto a colui che abbia assunto la qualitą di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata non trova applicazione nell'ipotesi in cui il giudice nonostante la mancata (o nulla) notifica dell'atto introduttivo della controversia, abbia ritenuto presente in giudizio il litisconsorte necessario non (o non ritualmente) evocato e abbia emesso pronuncia nei suoi confronti, poiché in tal caso, quel soggetto assume la qualitą solo formale di parte del giudizio e della sentenza impugnata.