(massima n. 1)
Il terzo datore di pegno, che abbia concesso garanzia (nella specie, sulla partecipazione sociale di s.r.l.) al creditore per l'adempimento delle obbligazioni del mutuatario, č privo della legittimazione ad impugnare la sentenza pronunciata in ordine alla validitā ed all'esecuzione del contratto di mutuo, dal momento che egli partecipa al giudizio soltanto come terzo datore di pegno, come tale destinato a subire gli effetti della pronuncia tra le parti del contratto dal quale discende l'obbligo presidiato dalla garanzia reale.