(massima n. 1)
Una sentenza non può essere impugnata al solo fine di ottenere la correzione o l'integrazione della motivazione, fondata su ragioni non coincidenti con quelle fatte valere dal vincitore, a meno che il contenuto della motivazione, contenga enunciazioni suscettibili di passare in giudicato e potenzialmente idonee a pregiudicare la parte vittoriosa.