(massima n. 1)
Nel caso in cui, nel corpo di una stessa sentenza, siano contenute autonome statuizioni, ciascuna delle quali sottoposta ad un proprio, peculiare e diverso regime di impugnazione, ognuna di esse può formare oggetto di impugnazione esclusivamente secondo i mezzi di gravame suoi propri, non esistendo, in materia civile, una disposizione analoga a quella prevista, nel rito penale, dall'art. 580 c.p.p., in forza della quale, proposti contro una stessa sentenza mezzi di impugnazione diversi, il ricorso per cassazione si converte, ex lege, in appello (nella specie, il tribunale ordinario, con unica sentenza, aveva statuito tanto sull'appello proposto da un notaio avverso la sanzione disciplinare della censura inflittagli dal competente consiglio notarile, quanto sulla richiesta di applicazione della sanzione disciplinare avanzata dal P.M. per violazione dell'art. 80 della legge notarile. Proposto ricorso per cassazione — anziché appello — avverso questo secondo capo della sentenza da parte del notaio, la S.C., nel dichiarare inammissibile l'impugnazione, ha enunciato il principio di diritto di cui in massima).