(massima n. 1)
L'impugnazione di una decisione giurisdizionale, intesa come “mezzo”, consiste in una domanda, con la quale una delle parti litiganti rimette in discussione, nei confronti dell'altra, l'oggetto del provvedimento impugnato, e non può quindi indirizzarsi contro l'organo giudicante, che è soggetto terzo rispetto alle parti del processo e non può pertanto essere coinvolto dalle domande in esso proposte. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione — proposto per far valere il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in relazione ad una sentenza dalla stessa emessa — rivolto contro la Corte dei conti in sede giurisdizionale).