(massima n. 1)
L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, alla controversia e alla sua decisione, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza, restando irrilevante il tipo di procedimento adottato. (Nella specie, relativa a opposizione a ordinanza ingiunzione avverso la sospensione dalla qualità di associato di una riserva alpina di caccia, la S.C. aveva rilevato che il giudice dell'opposizione pur trattando la causa con il rito previsto dalla legge n. 689 del 1981, pur avendo affermato che la predetta sanzione non aveva natura amministrativa, non costituendo espressione del potere di organizzazione e gestione del territorio, ma, stante la natura di associazioni non riconosciute delle riserve alpine di caccia, afferiva a posizioni di diritto soggettivo dell'associato — ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 23, della legge n. 689 del 1981, in luogo dell'appello avverso la sentenza del tribunale).