(massima n. 1)
Nel caso in cui, nel processo avanti al giudice di pace per causa di valore non superiore ai due milioni di lire e, quindi, da decidersi secondo equitą, il provvedimento di fissazione della nuova udienza ai sensi degli articoli 181 e 309 del c.p.c. non sia stato comunicato a una delle parti, ancorché entrambe regolarmente costituite, si verifica una grave violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, con la conseguente nullitą del procedimento e della sentenza conclusiva di esso.