(massima n. 1)
Nei procedimenti dinnanzi al pretore o al conciliatore, il principio dell'automatismo del rinvio di ufficio delle udienze non tenute nel giorno fissato, in virtù del quale la causa viene rinviata alla udienza immediatamente successiva del pretore o del conciliatore, senza necessità di comunicazione ai difensori delle parti, non è applicabile nei casi in cui la trattazione della causa di fatto sospesa a causa dell'impedimento o dell'assenza del giudice a cui è stata assegnata, sia ripresa da un altro giudice.