(massima n. 1)
Il provvedimento, con il quale il giudice neghi essersi verificata l'estinzione del processo, e ne disponga la prosecuzione, non č impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione, in quanto manca di carattere decisorio, perché non incide in modo sostanziale sui diritti delle parti, cui rimane salva la facoltą di reagire, con i normali mezzi d'impugnazione, contro la pronuncia che definisca il processo irritualmente proseguito.