(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato una sentenza di mero rito ricognitiva della perdurante interruzione del processo, in ragione della nullità dell'atto di riassunzione, il giudice d'appello che ritenga erronea tale decisione, ove l'impugnazione non sia stata proposta per soli motivi di nullità diversi da quelli che danno luogo a rimessione al primo giudice, a norma degli artt. 353 e 354 c.p.c., ma anche per motivi di merito, non può rimettere la causa al giudice di primo grado — non ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 308, comma 2, richiamato dall'art. 354, di sentenza reiettiva del reclamo contro l'ordinanza del giudice istruttore dichiarativa dell'estinzione del processo — ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito.