(massima n. 1)
In tema di ordinanze revocabili del giudice istruttore, la mancata proposizione del reclamo non impedisce alle parti di ripresentare dinanzi al collegio, ai sensi degli artt. 178 e 189 c.p.c., tutte le questioni risolte con tali ordinanze, purché la riproposizione avvenga in sede di precisazione delle conclusioni, sicché — ove non ne sia stato in questa sede sollecitato il controllo — è preclusa al collegio ogni valutazione sul punto che non può neppure formare oggetto di appello.