(massima n. 1)
Il provvedimento, emesso in forma di ordinanza, con il quale il giudice collegiale di appello dichiari l'estinzione del processo, ancorché invalido, ha natura sostanziale di sentenza e, non essendo soggetto a reclamo, deve essere impugnato con il ricorso per cassazione. Perché se ne possa, peraltro, predicarsi la validità, esso deve presentare i requisiti di contenuto e forma prescritti dall'art. 132 c.p.c., e, tra questi, la sottoscrizione del presidente e del giudice relatore, con la conseguenza che l'ordinanza di estinzione che rechi la sola firma del presidente, senza che questi risulti anche il relatore, è irrimediabilmente affetta da giuridica inesistenza, rilevabile in sede di giudizio di legittimità anche d'ufficio, con conseguente remissione della causa dinanzi al giudice a quo per gli eventuali provvedimenti in tema di rinnovazione della notifica nulla o inesistente, ex art. 291 c.p.c.