(massima n. 1)
Avverso l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo č ammesso il reclamo al collegio, se emessa dal giudice istruttore, e l'appello, se pronunciata dal collegio; in nessun caso tale provvedimento č soggetto a ricorso per cassazione, che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile. (Fattispecie relativa a provvedimento del giudice dell'esecuzione che, dopo aver emesso ordinanza di assegnazione di un credito pignorato, aveva disposto con ordinanza l'estinzione del processo).