(massima n. 1)
Nei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, è inammissibile l'appello avverso l'ordinanza del giudice istruttore di rigetto dell'eccezione di estinzione del processo, non avendo tale provvedimento natura sostanziale di sentenza, poiché inidoneo a definire il giudizio; infatti, detta ordinanza è revocabile dal medesimo giudice che l'ha emessa ovvero dal collegio, cui la questione di estinzione può essere proposta in sede di rimessione della causa ai sensi dell'art. 190 c.p.c..