(massima n. 1)
Il provvedimento collegiale, dichiarativo, nel giudizio di appello, dell'estinzione del processo, ancorchè emesso nella forma dell'ordinanza e non della sentenza, non è soggetto al reclamo al collegio, ma la parte che non ha interesse a contrastare tale declaratoria di estinzione è tenuta ad impugnarlo con ricorso per cassazione, trattandosi di un provvedimento che ha natura sostanziale di sentenza, per il suo contenuto decisorio e definitivo. Consegue che, il provvedimento stesso deve, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., essere sottoscritto dal presidente del collegio e dall'estensore, mentre, ove sia sottoscritto solo dal primo — che non sia anche relatore, così da far presumere il cumulo, in capo a lui, anche della qualità di estensore, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 276 c.p.c. — è viziato da nullità inesistenza ex art. 161 c.p.c., con l'ulteriore conseguenza che, in esito alla sua cassazione per tale motivo, la causa deve essere rimessa allo stesso giudice a quo.