(massima n. 1)
L'ordinanza di estinzione del processo, ancorché invalida, perché adottata in carenza dei relativi presupposti, e decisoria di una contestazione in atto, essendo priva del carattere della definitività non è impugnabile con l'appello, ma può essere impugnata solo con reclamo al collegio a norma degli artt. 178 e 308 c.p.c. In difetto di tale specifica impugnazione, l'ordinanza sopra indicata, al decimo giorno dalla sua adozione, diviene irrevocabile con la conseguenza che da tale data decorre, ai sensi del terzo comma dell'art. 129 delle disposizioni per l'attuazione del c.p.c., il termine (nel caso di specie breve, stante la previa notifica della sentenza) per l'impugnazione avverso la sentenza contro la quale fu fatta riserva d'appello.