(massima n. 1)
Nell'ipotesi di estinzione di un processo che, per inattivitą delle parti, non sia stato pił riassunto, la riproposizione della medesima azione in un secondo giudizio, fondandosi sull'ammesso riconoscimento della gią verificatasi estinzione del primo, ne comporta l'implicita richiesta di accertamento incidentale, senza che sia necessaria in mancanza di apposita prescrizione normativa la specifica proposizione dell'eccezione di estinzione.