(massima n. 1)
L'estinzione del processo per inattività delle parti (e quindi anche per mancata riassunzione nel termine di sei mesi dopo la cessazione della causa di sospensione), ove non dedotta dall'interessato in via di eccezione, a norma dell'art. 307 c.p.c., può essere richiesta in via di azione con atto riassuntivo del processo stesso, con la conseguenza di rimettere la causa nello stesso stato processuale in cui si trovava al momento del provvedimento (di interruzione, sospensione, cancellazione dal ruolo) che ne ha arrestato il normale iter procedimentale. Pertanto, nel caso in cui la sospensione del processo (nella specie per la pendenza di un procedimento penale) sia stata disposta con ordinanza del collegio, cui la causa era stata rimessa per la decisione, il giudice, ove disattenda l'istanza di estinzione, deve decidere la causa nel merito in assenza di una contraria manifestazione di volontà delle parti.