(massima n. 1)
Qualora, nel riassumere il giudizio al solo fine di eccepire l'estinzione, la parte sia incorsa in vizi riguardanti la regolaritą della costituzione o il contraddittorio, le attivitą necessarie per sanare gli eventuali vizi o per controdedurre alle eccezioni avversarie non sono incompatibili con l'intento di richiedere l'estinzione e non la precludono (nella specie il difensore inizialmente privo di procura aveva depositato un nuovo atto di riassunzione in sostituzione del primo, portato a conoscenza della controparte all'udienza fissata in base al primo ricorso; la S.C. ha ritenuto prodotti gli effetti di cui all'art. 182, comma secondo, c.p.c. con esclusione della decadenza dall'eccezione di estinzione).