(massima n. 1)
Qualora la revoca dell'ordine di integrazione del contraddittorio, per difetto dei presupposti, intervenga nel corso del giudizio di primo grado e, di conseguenza, il giudice che l'ha pronunciata respinga l'eccezione di estinzione del processo, il giudice d'appello, se ritiene illegittima tale revoca, non può applicare la sanzione dell'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307, terzo comma, c.p.c., ma, ove consideri sussistente l'ipotesi di litisconsorzio necessario non ravvisata in primo grado, deve rimettere le parti davanti al primo giudice ai sensi dell'art. 354, primo comma, c.p.c., salvo che i litisconsorti non siano stati già evocati in giudizio "iussu iudicis" ai sensi dell'art. 107 c.p.c.