(massima n. 1)
Nella vigenza della disciplina processuale delle conseguenze della mancata comparizione delle parti prevista negli artt. 181 e 309, c.p.c., anteriormente alla riforma introdotta dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, anche se illegittimo od invalido, costituisce il "dies a quo" dal quale decorre il termine perentorio annuale per la riassunzione del procedimento, con la conseguenza che, in caso di riassunzione tardiva, il giudice deve dichiarare l'estinzione del procedimento, non potendo sindacare la legittimitą del provvedimento di cancellazione.