(massima n. 1)
In tema di riassunzione della causa innanzi al giudice dichiarato competente dalla Corte di cassazione a seguito di ricorso ordinario ed in base a decisione sulla sola questione di competenza, l'onere di provare la data di decorrenza del termine di sei mesi dalla comunicazione del dispositivo della sentenza alla parte, previsto dall'art. 50 c.p.c. (nella versione antecedente alla legge 18 giugno 2009, n. 69) - art. 50 citato che, nella specie, deve appplicarsi in luogo dell'art. 392 c.p.c., posto che la sentenza della Corte non introduce la fase rescissoria del giudizio di rinvio, ma comporta la prosecuzione dell'originario giudizio - grava non su colui che eccepisca la tardivitā della riassunzione, essendo ad essa del tutto estranea la circostanza della comunicazione alla controparte eseguita dalla cancelleria della Corte di cassazione, ma sulla stessa parte riassumente che, in quanto destinataria di tale comunicazione rilevante sul piano processuale, č tenuta a fornire la prova della data effettiva della ricezione della stessa al fine di avvalorare la tempestivitā dell'effettuata riassunzione per non incorrere nella dichiarazione di estinzione del giudizio, idoneamente eccepita dalla parte avversa.