(massima n. 1)
Avvenuta la translatio iudicii davanti al giudice competente con la notifica della citazione in riassunzione prima della scadenza del termine perentorio assegnato dal giudice dichiaratosi incompetente, la mancata iscrizione a ruolo non comporta l'estinzione del processo a norma del terzo comma dell'art. 307 c.p.c., venendo il processo a trovarsi in una situazione di quiescenza ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo citato e potendo essere riassunto davanti al giudice dichiarato competente, gią adito con la precedente tempestiva riassunzione ai sensi del primo comma della citata norma.