(massima n. 1)
La mancata costituzione di tutte le parti nel giudizio di appello dopo la sua tempestiva riassunzione determina l'estinzione automatica del processo a norma dell'art. 307, comma 2, c.p.c., anche se non sia ancora decorso il termine di un anno previsto dal comma 1 di detto articolo, non essendo consentita una nuova riassunzione.