(massima n. 1)
L'art. 307, comma 2, c.p.c., nello stabilire che il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma 1, si estingue se nessuna delle parti si sia costituita, si riferisce alla prima riassunzione che č l'unica contemplata dal comma 1 dell'indicata disposizione con la conseguenza che deve escludersi la possibilitā di riassunzioni successive alla prima (pur se avvenute nel termine di un anno dalla scadenza di quello fissato per la costituzione del convenuto) e l'estinzione del processo opera per il solo fatto che alla prima riassunzione non sia seguita la costituzione delle parti.