(massima n. 1)
La riassunzione della causa cancellata dal ruolo con provvedimento collegiale, va, ai sensi dell'art. 307, primo comma c.p.c., effettuata davanti allo stesso collegio a cura della parte pił diligente. Pertanto, ove essa sia in tal guisa tempestivamente effettuata da una delle parti, tanto č sufficiente a determinare l'ulteriore corso del processo, restando irrilevante che la relativa iniziativa sia stata preceduta da quella dell'altra parte, la quale abbia provveduto irritualmente alla riassunzione davanti al giudice istruttore.