(massima n. 1)
La sospensione feriale dei termini, disposta dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, si applica a tutti i termini processuali e, quindi, anche a quello annuale previsto dall'art. 307 c.p.c. per la riassunzione del processo, a nulla rilevando che il dies a quo e il dies ad quem di esso termine non cadano nel periodo di sospensione.