(massima n. 1)
La dichiarazione di estinzione del processo č bensė subordinata alla eccezione della parte interessata, ma il giudice non č vincolato ad attenersi alle ragioni addotte dalla parte medesima a fondamento della eccezione potendo egli rilevare di ufficio il fatto estintivo non dedotto, ovvero sostituire una causa estintiva valida a quella inidonea dedotta dalla parte.