(massima n. 2)
L'usucapione abbreviata, di cui all'art. 1159 c.c., non č configurabile in relazione all'acquisto posto in essere da un "falsus procurator" del proprietario, non integrando l'atto compiuto in nome altrui da persona sprovvista di poteri rappresentativi un titolo idoneo a trasferire la proprietā, quanto, piuttosto, un atto negoziale inefficace, né potendo, in tal caso, sussistere il requisito della buona fede dell'acquirente, intesa come ignoranza dell'alienitā del bene.