(massima n. 1)
Il tribunale di sorveglianza competente a decidere sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da soggetto che si trovi in stato di libertą č, in base al disposto di cui all'art. 47 comma terzo della L. 26 luglio 1975, n. 354, quale sostituito dall'art. 11 della L. 10 ottobre 1986, n. 663, quello del luogo in cui ha sede l'organo del pubblico ministero investito dell'esecuzione e non gią quello del luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio, secondo quanto previsto dall'art. 677 comma secondo c.p.p.; norma, quest'ultima, che, come si rileva dal suo testuale tenore, trova applicazione solo «se la legge non dispone diversamente» ed č, pertanto, da considerare derogata, nella specifica materia dell'affidamento in prova al servizio sociale, dalla disposizione ad hoc contenuta nel citato art. 47 dell'ordinamento penitenziario (da ritenere ancora in vigore ai sensi dell'art. 236 comma secondo del D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).