(massima n. 1)
L'attribuzione di competenza compiuta dall'art. 677, comma 1, c.p.p. in favore del tribunale di sorveglianza avente giurisdizione sull'istituto in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta deve intendersi derogata, in materia di affidamento in prova in casi particolari, in favore del tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del pubblico ministero investito dell'esecuzione, a norma dell'art. 47 bis, comma 2, L. n. 354 del 1975 (cosiddetto ordinamento penitenziario) il quale a sua volta, mediante richiamo del comma 3, indica, appunto, come competente il tribunale di sorveglianza del luogo in cui risiede il pubblico ministero investito dell'esecuzione.