(massima n. 1)
Il sequestro preventivo disposto di urgenza dal P.M. o dalla polizia giudiziaria č provvedimento precario, destinato o ad essere implicitamente caducato ovvero ad essere sostituito dal decreto del giudice, il quale, tuttavia, non puō agire motu proprio, dovendo sempre operare su richiesta del P.M. Ne consegue che un provvedimento adottato in assenza di tale richiesta dā luogo a nullitā assoluta, insanabile e rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, per violazione del principio posto dall'art. 178 lettera b) c.p.p. (Fattispecie nella quale il Gip aveva emesso decreto di sequestro preventivo, pur in assenza di esplicita istanza del P.M. che, in relazione a provvedimento ablativo, emesso di urgenza da personale del Corpo forestale dello Stato, si era limitato a chiedere la convalida dello stesso e non anche la emissione del decreto di sequestro preventivo. La Suprema corte, rilevando che la richiesta di convalida č diretta ad ottenere unicamente la convalida del provvedimento emesso in via di urgenza, ma che esso non contiene nemmeno implicitamente l'istanza di emissione da parte del giudice della misura cautelare reale, ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Riesame che aveva rigettato la richiesta dell'imputato, il quale aveva impugnato il provvedimento di convalida del sequestro).