(massima n. 1)
In tema di affidamento in prova in casi particolari, a norma dell'art. 94 del D.P.R. n. 309 del 1990, il quale richiama i commi 3 e 4, ma non il comma 1, dell'art. 91, la competenza a provvedere spetta in ogni caso — secondo il modello dell'ora abrogato art. 47 bis dell'ordinamento penitenziario — al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del pubblico ministero investito dell'esecuzione, indipendentemente dalla circostanza che il condannato si trovi ancora in libertà o sia detenuto in un istituto penitenziario. La disciplina dettata dal D.P.R. n. 309 del 1990 è, infatti, una normativa speciale, non modificata dalla legge n. 165 del 1998, sicché la stessa in base ai consueti canoni interpretativi deve prevalere, anche in assenza di una clausola derogatoria, sul criterio generale stabilito dall'art. 677, comma 1, c.p.p.