(massima n. 1)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, come disciplinato dall'art. 94 del T.U. in materia di stupefacenti, emanato con D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, la competenza a decidere in ordine alla revoca appartiene, ai sensi dell'art. 677 c.p.p., al tribunale di sorveglianza che ha deliberato la concessione della misura alternativa e non invece al tribunale di sorveglianza del luogo in cui č in corso l'esecuzione. Si tratta, infatti, di un procedimento unitario, che si articola dal momento dell'applicazione a quello della conclusione della misura stessa, costituita dall'esito positivo o negativo ovvero dalla revoca.