(massima n. 1)
Ai fini dell'osservanza dell'obbligo di dichiarazione o elezione di domicilio, gravante, ai sensi dell'art. 677, comma secondo bis, c.p.p., sul condannato non detenuto che avanzi domanda di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, non può ritenersi sufficiente la semplice indicazione, in detta domanda, del proprio indirizzo anagrafico, non essendo idonea, di per sè, tale indicazione, a rendere chiara la volontà dell'interessato di assumere detto indirizzo come proprio domicilio.