(massima n. 1)
Il magistrato di sorveglianza naturalmente competente per l'esecuzione di una misura di sicurezza č da individuarsi, a norma dell'art. 677 nuovo c.p.p., quando l'interessato č detenuto, in quello avente giurisdizione sull'istituto di pena in cui l'interessato stesso si trova al momento della richiesta del pubblico ministero o degli atti introduttivi del procedimento, non potendo avere rilievo, nel rispetto del principio della perpetuatio jurisdictionis, che, per il ritardo nell'esame della richiesta da parte dell'ufficio, nel frattempo il condannato sia stato rimesso in libertā andando a risiedere in altra cittā.