(massima n. 1)
Ai fini dell'applicabilità dell'attenuante prevista dall'art. 114, primo comma, c.p. non è sufficiente una mera comparazione tra la condotta dei vari concorrenti ma, valutando la tipologia del fatto criminoso perpetrato in concreto con tutte le sue componenti, occorre accertare il grado di efficienza causale, sia materiale che psicologica, dei singoli comportamenti rispetto alla produzione dell'evento. La detta circostanza, pertanto, potrà essere concessa solo se la condotta del partecipe abbia esplicato un'efficacia eziologica del tutto marginale, cioè tale da potere essere avulsa dalla serie causale, senza apprezzabili conseguenze pratiche sul risultato complessivo dell'impresa criminosa.