(massima n. 1)
L'art. 677, primo comma, c.p.p., secondo il quale la competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza aventi giurisdizione sull'istituto in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento, trova applicazione anche in materia di permessi.