(massima n. 1)
Poiché, una volta divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, lo stato di privazione della libertą in regime di arresti domiciliari, nel quale si trovi l'imputato, si trasforma automaticamente in espiazione di pena, ne deriva che in detta ipotesi la competenza a decidere sulla istanza di applicazione di benefici penitenziari (nella specie, liberazione anticipata), va determinata, ai sensi dell'art. 677, comma 1, c.p.p. sulla base dello stesso criterio che sarebbe operante nel caso che l'interessato fosse ristretto in un istituto di pena.