(massima n. 1)
L'art. 62, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui la competenza a determinare le modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata spetta al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato, si applica anche nell'ipotesi in cui l'interessato sia ristretto in luogo diverso da quello della residenza; tale disposizione, infatti, ha natura speciale rispetto al generico precetto di cui all'art. 677, comma 1, c.p.p., che individua la competenza della magistratura di sorveglianza in base all'ubicazione dell'istituto di pena o prevenzione in cui il condannato si trovi all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio d'ufficio del procedimento. La norma speciale antecedente non può, inoltre, ritenersi derogata da quella generale successiva anche in forza dell'espresso tenore dell'art. 210 disp. coord. c.p.p., il quale ha fatto salve le disposizioni di leggi o decreti disciplinanti la competenza per materia o territorio in deroga alla disciplina codicistica.