(massima n. 1)
L'attribuzione di competenza compiuta dall'art. 677, comma primo, c.p.p., in favore del tribunale di sorveglianza avente giurisdizione sull'istituto in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, deve intendersi derogata, in materia di affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, in favore del tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del P.M. investito dell'esecuzione, a norma dell'art. 47 bis, comma secondo, della legge n. 354 del 1975 (c.d. ordinamento penitenziario), il quale, a sua volta, mediante richiamo al comma terzo, indica appunto come competente il tribunale del luogo in cui ha sede il P.M. organo dell'esecuzione.