(massima n. 1)
Il trasferimento di un detenuto o internato dall'istituto di assegnazione ad altro, pur se disposto in via formalmente provvisoria (come nel caso in cui nell'istituto di assegnazione debbano essere eseguiti lavori che ne comportino la temporanea inagibilitā), qualora si protragga, di fatto, per un tempo apprezzabile (nella specie, circa sette mesi), deve essere considerato idoneo a determinare il radicamento della competenza della magistratura di sorveglianza, ai sensi dell'art. 677, comma 1, c.p.p., sulla base dell'ubicazione dell'istituto in cui il detenuto o internato č stato trasferito.