(massima n. 1)
In tema di reclami avverso i provvedimenti ministeriali di applicazione, nei confronti di detenuti, del regime differenziato di cui all'art. 41 bis, comma 2, dell'ordinamento penitenziario, la competenza a decidere su tali reclami, attribuita, ai sensi del successivo comma 2 bis dello stesso articolo (introdotto dall'art. 4 della legge 7 gennaio 1998 n. 11) al tribunale di sorveglianza avente giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto è stato assegnato, ha carattere funzionale ed inderogabile, per cui la sua eventuale inosservanza può essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.