(massima n. 1)
In tema di misure alternative alla detenzione, nel caso in cui siano diversi il tribunale di sorveglianza che dispose la misura (nella specie la detenzione domiciliare) e quello nella cui giurisdizione si trova il luogo in cui č in corso l'espiazione della misura, spetta a quest'ultimo la competenza a provvedere all'eventuale revoca, sia in attuazione dell'art. 677, comma 2, c.p.p., sia in base alla disposizione di cui all'art. 51 ter ord. penit., data l'autonomia del procedimento di revoca rispetto a quello di ammissione alla misura alternativa.