(massima n. 1)
La competenza per territorio a decidere sull' istanza di esecuzione domiciliare della pena presentata, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 199 del 26 novembre 2010, dal condannato non detenuto, appartiene al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio, in applicazione del generale principio di cui all'art. 677, comma secondo, cod. proc. pen. (In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che, non prevedendo la normativa del 2010 espressa deroga al principio generale, non č possibile applicare la speciale regola di competenza stabilita dall'art. 656, comma sesto, cod. proc. pen.).