(massima n. 1)
Una volta divenuto definitivo il provvedimento che concede la sospensione dell'esecuzione, la competenza a decidere sull'eventuale richiesta di proroga non necessariamente spetta al tribunale che aveva deliberato il primo provvedimento, non configurandosi alcuna ipotesi di perpetuatio jurisdictionis, ma va determinata a norma dell'art. 677 c.p.p. che, per l'interessato in stato di libertą, individua la competenza con riferimento al luogo della sua residenza o domicilio.