(massima n. 1)
La disciplina transitoria della legge n. 46 del 2006 in materia di inappellabilitą delle sentenze di proscioglimento, anche emesse in esito al giudizio abbreviato, che impone la dichiarazione d'inammissibilitą dell'appello nel caso di annullamento nel giudizio di cassazione, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, di una sentenza di condanna che in appello abbia riformato una sentenza di assoluzione, trova applicazione, in base al principio dell'eadem ratio, nel caso non disciplinato dell'annullamento della sentenza di assoluzione resa su appello della sentenza di assoluzione di primo grado.